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Formazione Salute e Sicurezza

Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016
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Lo scorso 7 luglio, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il nuovo riguardante l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Il presente accordo si pone a revisione del precedente accordo del 2006 che sino ad oggi regolava tra l’altro i percorsi formativi per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione in accordo alla precedente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente accordo nell’Allegato A, subito dopo una premessa di richiamo all’articolo 32 comma 2 del d.lgs 81/2008 e una puntualizzazione sulla validità della formazione in modalità e-learning, si articola come segue:
– 1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero della frequenza ai corsi di formazione;
– 2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
– 3. Requisiti dei docenti;
– 4. Organizzazione dei corso;
– 5. Metodologia di insegnamento e apprendimento;
– 6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo;
– 7. Valutazione degli apprendimenti;
– 8. Riconoscimento formazione pregressa (Ex Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.
– 9. Aggiornamento;
– 10. Decorrenza Aggiornamento;
– 11. Attestazioni;
– 12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– 13 Entrata in vigore.

Inoltre all’Allegato A, sono a loro volta stati allegati:
– Allegato I : Elenco delle classi di laurea per l’esonero della frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo, del d.lgs 81/2008.
– Allegato II : Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.
– Allegato III : Attuazione dell’art. 32 comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013.
– Allegato IV : Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.
– Allegato V : Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.
Il presente accordo riguardante l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, di fatto pur non sconvolgendo i percorsi di formazione per gli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, introduce elementi di novità significativi.

Nell’impianto del nuovo accordo si possono vedere applicati gli orientamenti verso una maggiore attenzione agli aspetti della formazione per le figure della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce di un rafforzamento della formazione come primaria misura di prevenzione.

Presa visione del documento ne consigliamo la lettura ai: Tecnici della Prevenzione, Igienisti Industriali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Agenzie Formative Accreditate, Enti di Certificazione, Auditor.

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