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Formazione News

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 un punto di svolta per la formazione.

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un nuovo accordo omnicomprensivo in materia di formazione rigurdante la salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo, redatto ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta un rinnovamento rispetto agli accordi precedenti, a partire da quello storico del 21 dicembre 2011. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di una vera e propria armonizzazione delle modalità formative, dei soggetti abilitati all’erogazione dei corsi, delle verifiche e dei controlli, con l’intento di fare chiarezza, digitalizzare e potenziare il sistema di formazione per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Un Nuovo Impianto Organico e Accorpato

Una delle principali novità del nuovo accordo consiste nell’accorpamento e nella revisione degli accordi precedenti. Questa razionalizzazione risponde a una necessità maturata nel tempo: rendere omogenee e coerenti le disposizioni applicative del D.Lgs. 81/2008, spesso oggetto di frammentazioni interpretative.

Obiettivi Strategici:

L’accordo si propone di:

  • Individuare durata, contenuti minimi e modalità dei corsi;
  • Introdurre una verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i corsi, e non più facoltativa;
  • Implementare verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Rafforzare il monitoraggio e il controllo delle attività formative, inclusa la conformità dei soggetti formatori.

La riforma dei Soggetti Formatori

Un punto di discontinuità rispetto al passato riguarda l’individuazione e la qualificazione dei soggetti formatori, ora suddivisi in tre categorie:

  1. Formatori istituzionali (Ministeri, INAIL, INL, Università, enti regionali, scuole, CRI, VVF, ecc.);
  2. Soggetti accreditati, che devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza, salvo eccezioni;
  3. Altri soggetti, come fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Importante novità è l’intenzione di creare un Repertorio/Elenco nazionale dei soggetti formatori e delle strutture formative di diretta emanazione, con requisiti minimi fissati da un successivo atto normativo. In attesa di questo, i soggetti sindacali devono autocertificare la loro rappresentatività secondo DPR 445/2000. L’importanza di questo punto dell’accordo è la chiarezza con cui non sono riconusciuti validi gli attestati emessi da soggetti non rientranti in quelli elencati (quali singoli professionisti, associazioni datoriali e sindacali non rappresentative, società di consulenza, aziende produttrici, noleggiatrici o commercializzatrici di dispositivi di protezione individuale, attrezzature di lavoro, macchine operatrici, ecc.). Queste d’ora in poi dovranno accreditarsi presso la regione di appartenenza e sottostare al sistema di accreditamento per poter offrire i propri servizi in questo ambito.

Didattica Moderna e Multicanale

Uno degli elementi di maggiore innovazione dell’accordo riguarda le modalità di erogazione dei corsi. Accanto alla formazione in presenza, il nuovo impianto prevede in modo dettagliato:

  • Videoconferenza sincrona con requisiti specifici di piattaforma, docenti, tracciabilità;
  • E-learning, con requisiti tecnici, gestionali e di contenuto ancora più stringenti rispetto al passato;
  • Modalità mista, con chiara separazione tra contenuti erogabili online e in presenza.

La disciplina dell’e-learning in particolare viene profondamente aggiornata con indicazioni metodologiche, obblighi documentali, e criteri di verifica specifici. Il sistema è pensato per garantire pari dignità e qualità formativa rispetto alla didattica frontale.

Focus sulla Verifica dell’Apprendimento e Sull’efficacia

Altro elemento di forte novità è l’introduzione di una verifica finale obbligatoria e formalizzata per tutti i percorsi formativi, da documentarsi con verbali contenenti data, luogo, risultati, e firma del responsabile.

Inoltre, l’accordo prescrive la verifica dell’efficacia della formazione “sul campo”, durante l’attività lavorativa, attraverso strumenti concreti e con l’obiettivo di misurare la reale ricaduta dell’apprendimento sulla sicurezza operativa.

Nuovi Requisiti per i Docenti

I docenti devono possedere i requisiti fissati dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, ma per alcune specificità formative sono richieste competenze ulteriori. Viene poi rafforzata la tracciabilità e la qualità della docenza, in coerenza con gli obiettivi di professionalizzazione della formazione.

Articolazione Rinnovata dei Percorsi Formativi

Il nuovo accordo disciplina in maniera minuziosa i corsi destinati a:

  • Lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione (art. 34);
  • Responsabili e addetti SPP (art. 32);
  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (art. 98);
  • Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011);
  • Operatori di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione (art. 73, comma 5).

Per ogni categoria, sono indicati obiettivi, durata, contenuti minimi, requisiti d’accesso e modalità di verifica finale. Tra le innovazioni spicca la distinzione tra formazione generale (credito permanente) e formazione specifica, con una forte personalizzazione basata sulla valutazione dei rischi aziendali.

Un sistema di aggiornamento più rigoroso

L’accordo riforma anche il sistema di aggiornamento periodico, fissandone la periodicità (generalmente quinquennale) e la durata minima di 4 ore pratiche, specialmente per attività in ambienti ad alto rischio.

Una clausola di salvaguardia per Bolzano

Degna di nota è l’introduzione, su richiesta della Provincia autonoma di Bolzano, di una clausola di salvaguardia che consente l’adozione sperimentale di modalità formative alternative – inclusa la formazione da remoto – in considerazione delle specificità territoriali e linguistiche del contesto altoatesino.

Questo rappresenta un interessante esperimento di autonomia formativa differenziata, con potenziali implicazioni future per altre realtà regionali con peculiarità simili.

Maggiore controllo e monitoraggio

L’accordo prevede infine un rafforzamento dei meccanismi di controllo e monitoraggio:

  • Tracciamento delle attività formative;
  • Verifica della qualità didattica;
  • Obbligo di custodia decennale del fascicolo del corso (documentazione integrale);
  • Pieno rispetto del GDPR per il trattamento dei dati formativi.

Questa sezione, insieme a quella dedicata al riconoscimento dei crediti formativi, mira a costruire un sistema nazionale integrato capace di garantire qualità, trasparenza e omogeneità su tutto il territorio.

Disposizioni transitorie e finali

Non mancano infine disposizioni transitorie per i corsi già svolti sotto il regime dell’accordo del 2011 (cui viene riconosciuto valore di credito formativo), e chiarimenti sugli obblighi di aggiornamento per figure come i preposti, i cui corsi risultassero “datati”.

Conclusione

Con questo accordo, Stato e Regioni compiono un salto di qualità nel settore della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’integrazione tra presenza fisica e digitale, la centralità della valutazione dell’apprendimento, il controllo degli operatori formativi, e l’adattabilità ai contesti territoriali rendono questo impianto flessibile, rigoroso e moderno.

La vera sfida, ora, sarà l’attuazione pratica, in un tessuto nazionale variegato e con una cultura della sicurezza ancora a macchia di leopardo. Ma il quadro normativo e tecnico, finalmente, è più chiaro e aggiornato, ponendo le basi per un’Italia del lavoro più sicura e consapevole.

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